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PRIMA DAGLI ALL’INVALIDO FALSO E POI UNA LEGGE PER TRASFORMARE GLI INVALIDI GRAVI E GRAVISSIMI IN R

Partiamo dai dati forniti dall'INPS con il chiacchierato suo ex presidente Mastropasqua e ricordiamo che

da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, verso i cosiddetti "falsi invalidi". Moralismo da strapazzo e crisi favoriscono l'indignazione e lo stigma. A distanza di tre anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua in una intervista sul Corriere della sera : "Dall'inizio del 2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439 e quelle arrestate 301"

Quindi di falsi invalidi, ovvero i reali truffatori...il cieco che guida...i venti parenti camorristi invalidi... ne sono stati pescati 1.439, ovvero lo 0,06% delle persone che percepiscono in Italia uno o più assegni/pensioni/indennità legate all'invalidità civile e una percentuale dalle parti dello zero. Questa emotività ha fatto sì che i parlamentari modificassero i criteri ISEE. Ed ora il TAR del Lazio boccia la loro decretazione.

Cosa dice una mamma: “Con il nuovo Isee, io e mio figlio saremmo diventati ricchi. Avrei perso anche il supporto della Caritas, che oggi mi passa gli aiuti alimentari e le medicine. Col vecchio Isee eravamo a reddito zero, mentre il nuovo avrebbe conteggiato la doppia indennità di mio figlio, come invalido civile e cieco, e ci avrebbe escluso anche dalle franchigie”. Insomma … l’invalido gravissimo, superiore ad altri diventa “falso invalido”!!!

La Sentenza sul Novo Isee n° 2459/2015 TAR Lazio

La sentenza sancisce "la fondatezza del ricorso di illegittimità dell'art.4, comma2, lettera f) del D.P.C.M. n.159/2013, violazione e falsa applicazione dell'art.5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n 2014. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta ingiustizia. (…) dell'art.5 D.L. Cit, nel determinare che si sarebbe dovuta “....adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche esenti da imposizione fiscale”, doveva interpretarsi da parte dell'Autorità emanante nel senso di eliminare le lacune della precedente regolamentazione, ove era considerato privo di reddito chi, pur disponendo di cespiti anche cospicui non era soggetto a relativa dichiarazione IRPEF (ad es: redditi tassati all'estero, pensioni estere non tassate in Italia, dipendenti di stati esteri, quali la Città del Vaticano, lavoratori frontalieri con franchigia IRPEF, coniugi divorziati percipienti assegno di mantenimento per i figli) come confermato del contesto integrale dello stesso art.5 che prevedeva una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale ed il rafforzamento del sistema dei controlli, anche al fine principale del risparmio di spesa mediante sostanziale “emersione” di situazioni di “povertà fittizia”…Ed infatti la sentenza sottolinea come “il DPCM, quindi, per non incorrere nella violazione di legge e nella ancor più diretta violazione delle norme costituzionali sopra richiamate avrebbe dovuto dare luogo a disposizione orientate in tale senso....” Dunque è evidente anche per lo stesso collegio giudicante quanto fosse illegittimo e forzato il travisamento di un articolo di legge (art.5) nato per limitare la VERA evasione fiscale ed invece applicato in manieravessante sulle persone con gravi disabilità e sui loro familiari arrivando a criminalizzarli per la loro condizione di bisogno!!!

Ma la sentenza continua osservando con una certa indignazione: “Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di “reddito”, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio(…) alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico (...)”

E continua spiegando che “tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo,non possono costituire “reddito” in senso lato ne' possono essere comprensive della nozione di “reddito disponibile” di cui l'art.5 D.L. Cit, che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della “disabilita” è stato adottato.”

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